Statuto

PRINCIPI ISPIRATORI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

1. L’Unione Regionale del Commercio, del Turismo e dei Servizi dell’Emilia Romagna/Confcommercio Imprese per l’Italia Regione Emilia Romagna si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell’associazionismo, e in questo spirito uniforma il proprio Statuto ai seguenti principi:

a) la libertà associativa come aspetto della libertà della persona e dei gruppi sociali;

b) il pluralismo quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per le imprese e per la società civile;

c) la democrazia interna quale regola fondamentale per l’Organizzazione e riflesso della democrazia politica ed economica che la Unione Regionale propugna nel Paese;

d) la solidarietà fra gli associati e nei confronti del Paese come carattere primario della sua natura associativa;

e) la responsabilità verso i soggetti associati e verso il sistema economico e sociale, ai fini del suo sviluppo equo e integrato;

f) l’eguaglianza fra gli associati in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;

g) la partecipazione allo sviluppo dei servizi legati alla evoluzione della realtà sociale, come contributo al benessere di tutta la collettività;

h) l’europeismo quale forma primaria, nell’attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

i) il federalismo come principio ispiratore dell’azione dell’Unione Regionale in relazione all’evoluzione del quadro istituzionale, dei rapporti fra Stato e Regioni e della riarticolazione di poteri e funzioni nelle materie di interesse, diretto o indiretto, dei propri soci

l) la sussidiarietà nell’esercizio delle funzioni proprie quale riconoscimento, promozione e valorizzazione dell’autonoma iniziativa delle associazioni e dei privati;

m) l’impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità, organizzata e non;

2. L’Unione Regionale si impegna conseguentemente a impostare la sua azione, modello di riferimento per gli associati, al rispetto delle seguenti regole di comportamento:

a) leale osservanza delle leggi e degli impegni sottoscritti e, nello spirito del suo doveroso e convinto senso dello Stato, promozione di una coscienza associativa che contrasti ogni pratica illegale ai danni di beni, imprese e persone, in qualunque forma si manifesti;

b) rispetto e promozione degli interessi legittimi dei consumatori ed utenti e in particolare del loro diritto a una corretta e completa informazione;

c) senso di responsabilità e contributo fattivo alla salvaguardia delle condizioni di vivibilità dell’ambiente e del territorio in cui si opera;

d) partecipazione attiva degli associati alla vita dell’Organizzazione a tutti i livelli, nelle forme stabilite dagli organi;

e) condotta morale e professionale integra degli associati e in particolare di quelli fra loro che rivestono incarichi in organismi interni o esterni all’Unione Regionale;

f) espletamento degli eventuali incarichi associativi o pubblici con spirito di servizio e disponibilità a rimetterli all’Organizzazione qualora il superiore interesse di essa lo esiga;

g) dovere di garantire la migliore qualità dell’immagine ed il rispetto del nome dell’Organizzazione in ogni attività anche esterna al contesto lavorativo.

TITOLO I

PRINCIPI

Art. 1 – Denominazione, natura e scopi.

1. L’associazione Unione Regionale del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Regione Emilia Romagna/Confcommercio-Imprese per l’Italia Regione Emilia Romagna è l’organismo unitario – costituito ai sensi dell’art. 8 co. 3 e art. 11 dello Statuto confederale – che rappresenta e tutela le imprese commerciali, turistiche e del settore dei servizi nei rapporti con l’ente regione, con gli enti e organismi pubblici e privati del territorio regionale e in particolare con le forze politiche, sociali, economiche e sindacali operanti allo stesso livello.

2. Confcommercio-Imprese per l’Italia Regione Emilia Romagna ha sede in Bologna.

3. Confcommercio-Imprese per l’Italia Regione Emilia Romagna aderisce alla “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando, unitamente alle Organizzazioni che la costituiscono, la Confederazione nel proprio territorio regionale.

4. Confcommercio-Imprese per l’Italia Regione Emilia Romagna:

– si impegna ad accettare le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di Confcommercio-Imprese per l’Italia, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all’artt. 40 e 41 dello Statuto confederale;

– accetta le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;

– si impegna ad accettare le soluzioni organizzative atte a garantire le migliori condizioni di funzionamento e sviluppo del sistema in ambito regionale, anche di carattere temporaneo o sperimentale, adottate dalla giunta nazionale ai sensi dell’art. 11, comma 8, dello Statuto confederale.

5. Confcommercio-Imprese per l’Italia Regione Emilia Romagna si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

6. Confcommercio-Imprese per l’Italia Regione Emilia Romagna prende atto che la denominazione di cui al comma 2 ed il relativo logo sono di proprietà di Confcommercio-Imprese per l’Italia e riconosce ed accetta le norme previste dall’art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all’uso, adozione ed utilizzazione della denominazione “Confcommercio – Imprese per l’Italia” e/o del relativo logo confederale.

7. Confcommercio-Imprese per l’Italia Regione Emilia Romagna si impegna altresì ad utilizzare il logo confederale accompagnato dalla propria specifica denominazione, facendosi garante, nei confronti di Confcommercio-Imprese per l’Italia, dell’uso dello stesso da parte di organismi associativi o strutture societarie costituite al proprio interno, o ad essa aderenti, e/o comunque espressione diretta della propria Organizzazione.

 

Art. 2 – Ambiti di rappresentanza

1. Confcommercio-Imprese per l’Italia Regione Emilia Romagna, nel rispetto dei principi di specializzazione, decentramento, sussidiarietà ed adeguatezza e attraverso forme di concertazione con le articolazioni territoriali, settoriali e categoriali, riconosciute a livello regionale, costituisce il sistema confederale nelle materie di competenza della Regione Emilia Romagna.

1-bis. Confcommercio-Imprese per l’Italia Regione Emilia Romagna è associazione di diritto privato dotata di autonomia statutaria, economica, finanziaria e patrimoniale, democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell’ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

1-ter. Confcommercio -Imprese per l’Italia Regione Emilia Romagna adotta il Codice Etico della Confederazione che, allegato al presente Statuto per farne parte integrante, ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema territoriale.

2. Confcommercio -Imprese per l’Italia Regione Emilia Romagna non può avere vincoli con partiti o movimenti politici e non ha scopo di lucro.

 

Art. 3 – Organizzazioni componenti.

1. Compongono l’Unione Regionale le Associazioni che hanno costituito la stessa nonché le Associazioni territoriali di carattere generale della regione, aderenti alla Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi.

2. Possono essere associati all’Unione Regionale – in base a specifici accordi – le organizzazioni di categoria che si costituiscono a livello regionale e siano riconosciute dalle organizzazioni nazionali aderenti alla Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi.

3. Come per tutti i livelli del sistema confederale l’adesione a Confcommercio-Imprese per l’Italia Regione Emilia Romagna o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l’accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di Confcommercio-Imprese per l’Italia Regione Emilia Romagna, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.

3-bis. Ciascuna impresa, attività professionale o lavoratore autonomo acquista lo status di associato di Confcommercio-Imprese per l’Italia Regione Emilia Romagna attraverso l’adesione ad una delle Organizzazioni di cui ai commi 1 e 2. Ogni impresa, attività professionale o lavoratore autonomo, che entra a far parte del sistema di Confcommercio-Imprese per l’Italia Regione Emilia Romagna ai sensi del periodo precedente, è tenuta al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi.

3-ter. Le organizzazioni componenti assicurano il proprio finanziamento a Confcommercio – Imprese per l’Italia Regione Emilia Romagna mediante il pagamento entro la fine di ogni trimestre di ogni anno della propria quota di contribuzione, secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti organi. Ugualmente Confcommercio – Imprese per l’Italia Regione Emilia Romagna si impegna al versamento della contribuzione al sistema confederale, mediante il pagamento delle quote associative in misura e secondo le modalità approvate dall’Assemblea Nazionale di “Confcommercio Imprese per l’Italia”.

4. Le Organizzazioni componenti che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso Confcommercio-Imprese per l’Italia Regione Emilia Romagna, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.

4-bis. Il finanziamento delle attività di Confcommercio-Imprese per l’Italia Regione Emilia Romagna è assicurato altresì attraverso i contributi corrisposti dalle imprese associate aderenti alle Organizzazioni di cui all’art. 3 secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi.

5. L’esclusione da Confcommercio-Imprese per l’Italia comporta automaticamente l’esclusione da Confcommercio-Imprese per l’Italia Regione Emilia Romagna.

6. Nel caso in cui la Confederazione nazionale proceda ai sensi dell’art. 20 o 21 del proprio statuto alla nomina di un delegato ovvero di un commissario da inviare presso una delle Organizzazioni componenti su impulso di Confcommercio – Imprese per l’Italia Regione Emilia Romagna, potrà essere nominato un delegato del livello di sistema regionale con funzioni di coordinamento e collaborazione con il delegato o il commissario della Confederazione per l’espletamento dei compiti agli stessi affidati dallo statuto confederale.

 

Art. 4 – Scopi e Funzioni.

1) “Confcommercio-Imprese per l’Italia Regione Emilia Romagna”, svolge seguenti funzioni fondamentali:

a) promuovere i principi ed i valori che ne ispirano l’azione;

b) rappresentare sul proprio territorio regionale, il sistema confederale nelle materie di competenza regionale;

c) concorrere, nei modi e nelle forme ritenute più opportune, alla definizione delle politiche del sistema confederale in ambito regionale, promuovendole presso ogni istanza politica, istituzionale, economica, sociale operante in detto ambito;

d) tutelare e rappresentare a livello regionale le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi associati e partecipanti alle Organizzazioni componenti, nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, “Confcommercio-Imprese per l’Italia Regione Emilia Romagna” è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli delle Organizzazioni componenti il sistema associativo regionale;

e) organizzare ed erogare ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori associati alle Organizzazioni componenti, in coerenza con le esigenze di queste ultime;

f) promuovere, d’intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;

g) dotarsi della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari;

h) promuovere, coordinare ed armonizzare l’attività sindacale delle articolazioni settoriali e di categoria del sistema presenti sul territorio;

i) promuovere, sostenere, coordinare ed armonizzare l’azione delle organizzazioni componenti nelle attività e nell’espletamento di funzioni di rilevanza sovra provinciale;

j) designare o nominare propri rappresentanti o delegati in consessi, enti, organismi, o commissioni regionali, presso i quali la rappresentanza degli interessi regionali dei settori e delle categorie rappresentate sia richiesta o ammessa, previo raccordo con gli stessi;

k) stipulare contratti integrativi o accordi sindacali territoriali in coordinamento con le Associazioni Provinciali territorialmente competenti, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”; i contratti o accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie devono essere negoziati e firmati congiuntamente anche dal Sindacato regionale del settore o della categoria interessata;

l) coordinare la propria attività per i problemi di ordine sociale con le rappresentanze di 50&PIU’ ENASCO e con quelle degli altri enti ed organismi collegati a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” ed operanti in ambito regionale;

m) tenere piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l’equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;

n) esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale;

o) svolgere attività di studio e di ricerca, nonché attività di promozione dell’immagine del sistema in ambito regionale.

2) “Confcommercio-Imprese per l’Italia Regione Emilia Romagna” può, attraverso esplicita assegnazione o delegazione da parte delle Associazioni / Unioni provinciali e/o interprovinciali componenti, svolgere ulteriori e specifiche funzioni, quali ad esempio:

a) la diffusione e la realizzazione di programmi e progetti di sistema interprovinciale, regionale od interregionale, anche attraverso l’attività svolta da apposite strutture di servizio promosse o partecipate dalla stessa “Confcommercio-Imprese per l’Italia Regione Emilia Romagna” e/o dagli altri livelli del sistema confederale;

b) la costituzione di enti, istituti e società, di qualsiasi forma giuridica, ovvero la partecipazione nei medesimi, ove ciò risulti utile e funzionale al perseguimento degli scopi del sistema confederale;

c) il sostegno, il coordinamento o l’esecuzione diretta di particolari o specifiche attività di propria competenza o di competenza di altri livelli del sistema in ambito regionale, ove ciò risulti utile e funzionale al perseguimento degli scopi del sistema stesso;

d) lo svolgimento di qualunque altra attività che non sia in contrasto con gli scopi del sistema confederale, anche ai fini di generazione di economie di scala o di scopo tra i soggetti del sistema operanti a livello regionale.

 

Art. 5 – Gruppo Giovani Imprenditori

1. In seno a Confcommercio-Imprese per l’Italia Regione Emilia Romagna, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 40° anno di età.

2. Il funzionamento dell’Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio di Confcommercio-Imprese per l’Italia, conformemente al disposto dell’articolo 15 dello Statuto confederale.

3. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all’imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da Confcommercio-Imprese per l’Italia. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di Confcommercio-Imprese per l’Italia Regione Emilia Romagna, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d’intesa con i competenti Organi associativi regionali.

 

Art. 6 – Gruppo Terziario Donna

1. In seno a Confcommercio-Imprese per l’Italia Regione Emilia Romagna, è costituito il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.

2. Il funzionamento dell’Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio di Confcommercio-Imprese per l’Italia, conformemente al disposto dell’articolo 16 dello Statuto confederale.

3. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all’imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Regione Emilia Romagna”, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d’intesa con i competenti Organi associativi regionali.

 

Art. 7 – Fondo Nazionale di Sviluppo Regionale

1. Il Fondo Nazionale di Sviluppo Regionale è l’istituto creato da Confcommercio-Imprese per l’Italia ed alimentato attraverso una quota delle entrate contributive della Confederazione, determinata annualmente in sede di bilancio preventivo, al fine di contribuire, anche con finalità perequative, allo sviluppo delle Confcommercio-Imprese per l’Italia-Unioni Regionali ed al loro miglior funzionamento.

2. Il Fondo Nazionale di Sviluppo Regionale può finanziare progetti mirati ed articolati di sviluppo di Confcommercio-Imprese per l’Italia Regione Emilia Romagna, che siano stati formalmente deliberati dal Consiglio di Confcommercio-Imprese per l’Italia Regione Emilia Romagna e dai competenti organi associativi delle Associazioni / Unioni provinciali e/o interprovinciali costituenti. Gli interventi del suddetto Fondo sono determinati dalla Giunta Nazionale confederale, sulla base di apposito Regolamento deliberato dal Consiglio Nazionale confederale, il quale prevede la nomina di una Commissione Tecnica con funzioni istruttorie, anche sotto il profilo finanziario.

 

Art. 8 – Organismi concorrenti.

Alle organizzazioni di cui all’art. 3 è fatto divieto di appartenere ad altri organismi regionali aventi le medesime o analoghe finalità dell’Unione Regionale, o che siano comunque con questa concorrenti.

 

TITOLO II

ORGANI

Art. 9 – Composizione Organi Associativi

1. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di Confcommercio-Imprese per l’Italia Regione Emilia Romagna sono:

a) rappresentanti delle organizzazioni componenti il sistema associativo regionale ai sensi dell’art. 3 del presente Statuto che siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, che non si trovino in posizione debitoria verso Confcommercio-Imprese per l’Italia Regione Emilia Romagna. I suddetti rappresentanti devono essere in possesso dei requisiti di cui alla successiva lettera b), eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale;

b) imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che fanno parte del sistema associativo regionale, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da Confcommercio-Imprese per l’Italia Regione Emilia Romagna, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso Confcommercio-Imprese per l’Italia Regione Emilia Romagna.

c) Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.

2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l’adesione ai principi ed ai valori di Confcommercio-Imprese per l’Italia e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l’applicazione dell’art. 178 del Codice Penale e dell’art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all’uopo necessarie. La certificazione comprovante l’eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.

3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di Confcommercio-Imprese per l’Italia Regione Emilia Romagna comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell’Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di Confcommercio-Imprese per l’Italia Regione Emilia Romagna è dichiarata dall’Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

4. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell’Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione.

5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.

6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di Confcommercio-Imprese per l’Italia Regione Emilia Romagna sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

 

Art. 10 – Organi.

1. Sono organi dell’Unione Regionale:

a) l’Assemblea;

b) il Consiglio;

c) la Giunta di Presidenza;

d) il Presidente;

e) il Collegio dei Probiviri;

f) il Collegio dei Revisori dei conti.

 

Art. 11 – Assemblea: composizione e convocazione.

1. L’Assemblea è composta:

a) dai Presidenti in carica delle organizzazioni territoriali componenti;

b) dai Presidenti in carica delle Consulte regionali per il Commercio, Turismo e Servizi;

c) dai componenti eletti o cooptati nel Consiglio e non presenti nell’Assemblea ad altro titolo;

d) dai Presidenti regionali del Gruppo Giovani e di Terziario Donna;

e) dal rappresentante regionale dell’ENASCO;

f) da trenta rappresentanti delle organizzazioni territoriali componenti, attribuiti proporzionalmente alla rappresentanza riconosciuta alle stesse nell’ultima Assemblea confederale, e designati dai rispettivi Consigli Direttivi in modo da assicurare un’adeguata rappresentanza delle varie attività economiche associate.

2. Partecipano inoltre all’Assemblea il Direttore Regionale ed i Direttori delle Organizzazioni territoriali componenti a carattere generale.

3. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno, su convocazione del presidente dell’Unione, previa delibera in tal senso del Consiglio.

4. L’assemblea può inoltre essere convocata su richiesta degli associati secondo le modalità previste dall’art. 20 comma 2 del Codice civile.

5. Ogni componente può rappresentare altri due componenti purché munito di loro delega scritta.

 

Art. 12 – Assemblea: compiti.

1. Sono compiti dell’Assemblea:

a) eleggere al proprio interno:

– il Presidente dell’Unione Regionale

– il Vice Presidente Vicario

– il Vice Presidente Amministratore

– il Vice Presidente con delega al turismo, sentita la Consulta del Turismo

b) fissare gli indirizzi di politica generale a livello regionale e deliberare sulle iniziative necessarie al conseguimento degli scopi sociali;

c) definire i criteri di determinazione dei contributi a carico delle Organizzazioni componenti;

d) approvare, entro il mese di giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente – inoltrandolo a Confcommercio-Imprese per l’Italia accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore regionale attestante la conformità del bilancio stesso alle scritture contabili – nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;

e) approvare, entro il mese di dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell’anno successivo – inoltrandolo a Confcommercio-Imprese per l’Italia;

f) deliberare su ogni altra questione sottopostale dagli organi.

1-bis. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, da comunicarsi preventivamente alla Confederazione, Confcommercio -Imprese per l’Italia Regione Emilia Romagna si impegna alla certificazione dell’ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi regionali, già approvato dall’Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all’art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.

2. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di componenti dell’Assemblea che disponga di almeno il 60% dei voti complessivi. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione.

3. Il recesso da Confcommercio-Imprese per l’Italia è deliberato dall’Assemblea con una maggioranza che rappresenti il 51% dei voti complessivi. La convocazione dell’Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da Confcommercio-Imprese per l’Italia, è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L’eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

 

Art. 13 – Consiglio: composizione.

1. Il Consiglio è formato da:

a) il Presidente regionale;

b) i Vice Presidenti;

c) i Presidenti delle Organizzazioni territoriali componenti;

d) i Presidenti delle Consulte Regionali per il Commercio, Turismo e dei Servizi;

e) fino a tre membri cooptati dal Consiglio, tra associati di particolare prestigio ed esperienza sui problemi del Commercio, del Turismo e dei Servizi.

2. I Presidenti delle Organizzazioni territoriali a carattere generale possono farsi sostituire da un membro supplente da essi designato in via permanente, dandone comunicazione scritta al Presidente.

3. Partecipano inoltre al Consiglio il Direttore Regionale e i Direttori delle Organizzazioni territoriali a carattere generale.

 

Art. 14 – Consiglio: compiti.

1. Sono compiti del Consiglio:

a) attuare gli indirizzi di politica regionale e generale fissati dall’Assemblea;

b) procedere alle designazioni o nomine di cui all’articolo 4;

c) predisporre ogni anno, secondo gli schemi predisposti da Confcommercio-Imprese per l’Italia, il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il bilancio preventivo dell’anno successivo;

d) nominare e revocare, su proposta del Presidente, il Direttore Regionale;

e) sovraintendere, su proposta del Direttore Regionale, alla gestione del personale, alla organizzazione generale degli Uffici dell’Unione, al coordinamento con l’Ufficio regionale 50&PIU’ ENASCO;

f) assicurare gli interventi necessari al tempestivo funzionamento dell’Unione, sostituendosi in caso di urgenza all’Assemblea, salva successiva ratifica da parte di essa;

g) esaminare e deliberare su eventuali domande di associazione di cui all’articolo 3 comma 2;

h) procedere alla nomina delle Commissioni Consultive previste dal presente Statuto, nonché alle relative integrazioni e rinnovi;

i) procedere su proposta del Presidente, alla nomina di eventuali consulenti e di collaboratori con incarichi specifici;

j) deliberare le quote associative a carico delle Organizzazioni componenti nonché l’indennità e i rimborsi spettanti ai componenti gli Organi dell’Unione e ai consulenti e collaboratori;

k) cooptare, su proposta del Presidente, fino a tre membri ai sensi dell’art. 13, 1° comma, punto e).

2. Il Consiglio può delegare in via ordinaria i compiti di cui alle lettere b), e), h), i), j), k), del presente articolo alla Giunta di Presidenza.

 

Art. 15 – Giunta di Presidenza.

1. La Giunta è formata dal Presidente e dai Vice Presidenti.

2. Partecipa alle riunioni il Direttore Regionale.

3. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori, in relazione dei temi trattati, altri membri del Consiglio.

 

Art. 16 – Giunta di Presidenza: compiti.

1. Sono compiti della Giunta di Presidenza:

a) curare la gestione ordinaria amministrativa e politica dell’Unione Regionale, garantendo la necessaria tempestività di interventi;

b) coadiuvare il Presidente nel porre in atto le deliberazioni degli organi collegiali;

c) curare i rapporti con le organizzazioni di cui all’articolo 3;

d) esercitare in via ordinaria i compiti delegati dal Consiglio.

2. La Giunta di Presidenza relaziona del proprio operato al Consiglio.

 

Art. 17 – Presidente.

1. Il Presidente rappresenta l’Unione ad ogni effetto di legge e statutario.

2. Convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio e la Giunta di Presidenza.

3. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente Vicario.

4. Il Presidente vigila sull’andamento generale dell’Unione, pone in atto le deliberazioni degli Organi Collegiali e, in casi straordinari di necessità e di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salva ratifica.

4-bis. Il Presidente attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione, propone al Consiglio la nomina del Direttore Regionale;

4-ter. Il Presidente propone al Consiglio la revoca del Direttore Regionale;

5. Il Presidente partecipa di diritto alle riunioni di tutti gli Organi, Commissioni e Comitati previsti dal presente Statuto.

 

Art. 17-bis – Rieleggibilità del Presidente.

1. Il Presidente può essere eletto due volte consecutivamente con le maggioranze ordinarie previste dal presente Statuto.

2. Dopo l’espletamento, in tutto o in parte, del secondo mandato consecutivo, il Presidente uscente può essere rieletto, consecutivamente, una terza volta, e così di seguito, con una maggioranza qualificata pari ad almeno il 60% dei voti espressi nell’organo statutariamente competente. Se il Presidente uscente non abbia raggiunto tale maggioranza qualificata, ma un altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), quest’ultimo è eletto Presidente. Se invece il Presidente uscente non abbia raggiunto la maggioranza qualificata di cui sopra e nessun altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), si procede ad una nuova votazione a cui non può partecipare come candidato il Presidente uscente. La nuova votazione deve essere convocata dal Presidente uscente entro 15 giorni e deve svolgersi entro i successivi 60 giorni.

 

Art. 18 – Collegio dei Probiviri.

1. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti dall’Assemblea anche al di fuori dei soci.

2. I suoi componenti eleggono nella prima riunione il Presidente del Collegio.

3. Le funzioni del Collegio sono regolate in analogia a quelle dell’omologo organismo confederale.

4. La carica di Proboviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.

5. Nella prima riunione successiva all’elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.

6. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

 

Art. 19 – Collegio dei Revisori dei conti.

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri di cui almeno uno iscritto all’Albo dei Revisori dei Conti, eletti dall’Assemblea anche al di fuori dei soci.

2. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d’età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all’art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e s.m.i..

3. Al Collegio si applicano le norme dell’art. 2397 e seguenti del codice civile in quanto compatibili. Al collegio spetta inoltre la funzione di controllo contabile.

4. L’avviso di convocazione dell’Assemblea, del Consiglio e della Giunta di Presidenza, contenente l’ordine del giorno, deve essere rimesso anche ai revisori dei conti, i quali intervengono alle relative riunioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 2405 c.c. primo comma.

5. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti costituito presso gli altri livelli del sistema confederale, con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo nazionale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.

 

Art. 20 – Organi collegiali: convocazione e validità.

1. Le riunioni sono valide in prima convocazione con la maggioranza dei componenti in relazione ai voti attribuibili e in seconda qualunque sia il numero.

2. Gli Organi vengono convocati mediante lettera raccomandata, mail o PEC da spedire almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax o PEC da spedire almeno tre giorni prima della data anzidetta.

3. Di tutte le deliberazioni degli Organi collegiali deve essere tenuto registro verbale.

4. Salvo casi dovuti a comprovati motivi, l’assenza da tre sedute consecutive dell’organo di appartenenza, comporta la decadenza dalla carica.

5. Se un rappresentante di cui ai punti a), b), c), d), e), dell’art. 11 e al punto d) dell’art. 13 non ha più titolo per la rappresentanza, decade automaticamente da ogni carica sociale.

I rappresentanti di cui al punto f) dell’art.11 possono essere sostituiti dai Consigli Direttivi delle organizzazioni territoriali componenti a seguito dei rinnovi delle proprie cariche sociali.

5-bis. Le adunanze potranno svolgersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che sia consentito al Presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione contestuale sugli argomenti all’ordine del giorno, nel rispetto del metodo collegiale, dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

 

Art. 21 – Durata delle cariche

Presso Confcommercio Imprese per Italia Regione Emilia Romagna tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno una durata di cinque anni.

 

Art. 22 – Incompatibilità

1. Presso Confcommercio-Imprese per l’Italia Regione Emilia Romagna la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, nonché quella di Direttore Regionale, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

2. Attraverso delibera motivata del Consiglio, esclusivamente per i soggetti già membri di Giunta, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per i mandati elettivi e gli incarichi di governo di cui al superiore comma 1, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al medesimo comma.

3. L’incompatibilità di cui al superiore comma 1 è estesa a tutti gli Organi previsti dal presente Statuto, nonché a quella di Direttore Regionale, in caso di accesso o nomina di persone che non ricoprono già cariche all’interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di Confcommercio-Imprese per l’Italia Regione Emilia Romagna. L’eventuale deroga di cui al superiore comma 2 si applica pertanto esclusivamente nei confronti di coloro che già ricoprono cariche all’interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, regionali.

4. L’assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

5. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a Confcommercio-Imprese per l’Italia Regione Emilia Romagna.

 

TITOLO III

CONSULTE REGIONALI PER IL COMMERCIO, IL TURISMO E I SERVIZI

 

Art. 23 – Consulta regionale per il Commercio.

E’ istituita la Consulta regionale per il Commercio, composta dai Presidenti in carica delle Associazioni regionali di categoria del settore commercio aderenti alla Unione Regionale e da un ulteriore delegato in rappresentanza di ciascuna di dette Associazioni.

2. La Consulta predispone un proprio regolamento che sottopone ad approvazione del Consiglio dell’Unione Regionale.

 

Art. 24 – Consulta regionale per il Turismo.

1. E’ istituita la Consulta regionale per il Turismo, composta dai Presidenti delle Associazioni regionali di categoria delle imprese turistiche aderenti alla Unione Regionale, e da tre ulteriori delegati in rappresentanza di ciascuna di dette Associazioni.

2. Le categorie interessate vengono individuate dal Consiglio dell’Unione Regionale conformemente alle indicazioni della Confederazione.

3. La Consulta predispone un proprio regolamento che sottopone ad approvazione del Consiglio dell’Unione Regionale.

 

Art. 25 – Consulta regionale per i Servizi.

1. E’ istituita la Consulta regionale per i Servizi, composta dai Presidenti delle Associazioni regionali di categoria delle imprese dei Servizi aderenti all’Unione Regionale, e da un ulteriore delegato in rappresentanza di ciascuna di dette associazioni.

2. Le categorie interessate vengono individuate dal Consiglio dell’Unione Regionale, conformemente alle indicazioni della Confederazione.

3. La Consulta predispone un proprio regolamento che sottopone per approvazione al Consiglio dell’Unione Regionale.

 

Art. 26 – Funzioni delle Consulte.

1. Le Consulte per il Commercio, il Turismo ed i Servizi:

a) eleggono ogni quattro anni tra i loro componenti, i rispettivi Presidenti;

b) possono chiedere che vengano inseriti nell’ordine del giorno del Consiglio dell’Unione Regionale, argomenti inerenti alla politica del commercio del turismo e dei servizi;

c) esprimono pareri alla Giunta di Presidenza ed al Consiglio dell’Unione Regionale sui provvedimenti e le iniziative regionali per i settori rappresentati.

 

TITOLO IV

COMMISSIONI CONSULTIVE

 

Art. 27 – Funzioni delle Commissioni Consultive.

1. Il Consiglio dell’Unione Regionale può costituire Commissioni Consultive:

a) per lo studio e l’elaborazione di programmi attinenti alle materie di competenza della Regione;

b) per lo studio e l’elaborazione di programmi settoriali riguardanti aspetti e problemi del processo distributivo dell’attività turistica e dei servizi.

2. Con proprie delibere il Consiglio determina la composizione delle Commissioni e ne disciplina il funzionamento.

3. Le Commissioni indicano, di volta in volta, le soluzioni più idonee ai problemi esaminati e trasmettono i risultati al Consiglio al quale spetta di armonizzare le singole esigenze nel quadro della rappresentanza generale delle categorie commerciali, turistiche e dei servizi regionali.

 

Art. 28 – Comitato dei Direttori.

1. E’ costituito il Comitato dei Direttori, composto dal Direttore Regionale e dai Direttori delle Organizzazioni componenti territoriali.

2. Il Comitato dei Direttori assicura il coordinamento tecnico-esecutivo dell’attività delle organizzazioni territoriali. Si riunisce inoltre per lo studio e il parere tecnico su problemi per i quali ciò sia richiesto da parte degli organi dell’Unione Regionale.

3. Il Direttore Regionale convoca il Comitato, ne coordina i lavori e ne riferisce agli organi dell’Unione.

 

TITOLO V

DIRETTORE REGIONALE

 

Art. 29 – Funzioni del Direttore regionale.

1. Il Direttore dell’Unione Regionale assiste gli organi associativi nell’espletamento dei compiti ad essi demandati; è responsabile della segreteria dei predetti Organi associativi; è il capo del personale; provvede alla gestione degli uffici e dei servizi regionali; propone i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici e del personale.

2. Svolge inoltre funzioni di Segretario dell’Assemblea, del Consiglio e della Giunta di Presidenza.

3. Coordina il Comitato di cui all’articolo precedente; mantiene permanenti rapporti con la Direzione Generale e gli Uffici della Confederazione nazionale e con i Direttori delle Organizzazioni componenti operanti in regione.

3-bis. L’incarico di Direttore regionale è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio di società di persone e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

 

Art. 30 – Durata dell’Unione.

La durata dell’Unione Regionale è illimitata.

 

TITOLO VI

PATRIMONIO, AMMINISTRAZIONE, BILANCI

 

Art. 31 – Patrimonio

1. In quanto compatibili valgono in materia di patrimoni – amministrazione e bilanci, le norme dello Statuto Confederale.

2. In particolare, il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione dell’associazione, il quale costituisce il fondo che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali;

b) dal fondo patrimoniale vincolato, costituito da ogni riserva per la quale, per espressa delibera degli organi sociali in tal senso, o per vincolo imposto da eventuali terzi donatori, sia imposto un espresso vincolo di destinazione;

c) dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile.

 

Art. 32 – Entrate dell’associazione

1. L’associazione può pregiarsi di ogni entrata derivante da:

a) le quote sociali ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;

a-bis) contributo associativo integrativo annuale (Contrin) nella quota di propria spettanza;

b) dai contributi confederali e dalle erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo Regionale istituito ai sensi dell’art. 12 c. 7 statuto nazionale;

c) dalle erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati all’associazione;

d) da ogni bene lasciato in eredità o legato;

e) da ogni provento derivate dall’esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;

f) da ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali dell’associazione;

g) dalle entrate derivanti da attività di raccolta fondi.

 

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO

 

Art. 33 – Delibera di scioglimento

Per lo scioglimento di Confcommercio-Imprese per l’Italia Regione Emilia Romagna è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell’Assemblea che disponga del 75% dei voti complessivi.

 

Art. 34 – Destinazione del patrimonio

In caso di scioglimento dell’Associazione, il relativo patrimonio verrà devoluto ad altri organismi che non abbiano finalità lucrative e che perseguano scopi compatibili con quelli dell’Associazione, ovvero a fini di pubblica utilità, individuati dall’Assemblea, e sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

 

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 35 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni dello Statuto Confederale del Codice Civile e delle altre norme di legge applicabili.